DOI 10.35948/2532-9006/2026.43662
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Un lettore ci scrive da Pelago (Firenze) chiedendo se democratico sia sinonimo di libero, come si legge in qualche dizionario in rete, e se i due termini si possano usare indistintamente. In una conversazione con un suo amico ha definito “democratica” una trasmissione radiofonica e l’amico ha replicato che sarebbe stato più corretto definirla “libera”
Il quesito posto dal nostro lettore registra un reale problema di promiscuità nel linguaggio comune fra i due termini in questione, spesso utilizzati indistintamente quasi che si fosse in presenza di espressioni sostanzialmente equivalenti.
Invero, le due qualificazioni – libero e democratico – riflettono nozioni – libertà e democrazia – che, a tutta prima, presentano un certo grado di distinzione. Mentre, infatti, la prima allude a una posizione soggettiva che designa uno spazio di autodeterminazione del singolo – diritto di libertà: personale, domiciliare, di riunione, di associazione, di manifestazione del proprio pensiero, ecc. – che va garantito da intromissioni esterne, soprattutto da parte dei pubblici poteri; l’altra fa invece riferimento a un modo di organizzazione dell’assetto istituzionale incentrato sulla necessità di una provenienza dal basso – cioè dal demos-popolo – della legittimazione del pubblico potere, che deve in vario modo trarre fondamento dal consenso del demos. Il che negli ordinamenti costituzionali contemporanei si traduce nel principio di sovranità popolare.
Nell’un caso abbiamo a che fare quindi con diritti dei singoli, nell’altro con il fondamento ultimo del potere. Lì pretese individuali, esplicazione dell’autonomia dell’individuo; qui principio fondativo e organizzativo della funzione di governo.
Sennonché, seppur concettualmente distinte, democrazia e libertà presentano un certo grado di parentela, onde quella commistione linguistica di cui s’è detto all’inizio, seppur non pienamente giustificata, trova qualche ragione dalla sua, quantomeno per via dell’esistenza di un nesso di implicazione reciproca.
Lo si può cogliere chiaramente attraverso una seppur sommaria e necessariamente generica descrizione del processo evolutivo degli ordinamenti politici negli ultimi secoli, quantomeno in Occidente.
Gli ordinamenti statali di stampo liberale, caratterizzati per l’appunto dall’affermazione della centralità dei diritti di libertà dell’uomo e del cittadino – come si sa – nascono dal duplice movimento rivoluzionario di fine Settecento in America del Nord e in Europa e si consolidano nel nostro continente nel corso dell’Ottocento.
Si tratta di sistemi in cui si riconosce per la prima volta in atti solenni come le Costituzioni un catalogo di libertà individuali – dalla libertà dagli arresti arbitrari (personale), alla libertà di pensiero, dalla libertà di stampa a quella di riunione – cui il potere pubblico deve rispetto e protezione. Sono le libertà cosiddette di prima generazione, intese come libertà da prima ancora che libertà di, le quali assurgono a principali limiti al potere, che deve assumere un atteggiamento di astensione (c.d. “libertà negative”), in quanto primari strumenti di autorealizzazione del singolo. Il modello di riferimento è costituito dal diritto di proprietà inteso come ius excludendi alios (il diritto di escludere terzi dalla fruizione del bene), vero cardine dell’intero catalogo delle costituzioni borghesi, non a caso diritto assurto a diritto naturale “inviolabile e sacro”.
Quei sistemi, però, seppur incentrati sul principio di libertà individuale – oltre che sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e di divisione dei poteri – presentano un grado di democrazia assai manchevole.
Se, infatti, risulta in essi affermarsi la rappresentanza politica – secondo la quale i singoli cittadini elettori possono scegliere in vario modo i propri rappresentanti chiamati a prendere le decisioni pubbliche (e solo in via sussidiaria assumerle direttamente) – questo avviene in presenza di un corpo elettorale assai ristretto perché il diritto di voto è riconosciuto solo a una limitata cerchia di cittadini, individuata sulla base di criteri fondamentalmente censitari.
Gli ordinamenti statali si presentano così liberali sul piano dei diritti civili e illiberali su quello dei diritti politici. Solo pian piano si procederà ad allargare quel nucleo sino all’affermazione del principio del suffragio universale diretto, inizialmente solo maschile e poi esteso finalmente anche alle donne.
Il fatto è che la democrazia non può ridursi al solo fatto elettorale, in sé considerato. Perché in essa si esprima effettivamente la sovranità del popolo è necessaria una serie di presupposti di contesto, quali: l’esistenza di un’offerta politica articolata, tale che gli elettori possano scegliere i propri rappresentanti spaziando fra posizioni di varia matrice e orientamento, per lo più incarnate da organismi associativi chiamati ad aggregare il consenso (si tratta tradizionalmente dei partiti politici); la possibilità che vi sia un dibattito pubblico in grado di veicolare il confronto delle idee perché possa formarsi una sufficientemente consapevole opinione pubblica. È perciò necessario, in via di sintesi, che a qualsiasi livello si costruisca un concreto pluralismo. Ciò suppone il pieno dispiegamento di quei diritti di libertà di cui abbiamo parlato prima, come la libertà di stampa, di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione che costituivano l’ossatura delle costituzioni di epoca liberale; il che richiede non solo l’iniziativa dei singoli, ma la realizzazione di contesti idonei a promuoverlo.
È infatti necessario che si creino le condizioni per assicurare un’effettiva uguaglianza fra i cittadini, non solo dinanzi alla legge ma nella vita concreta e nella dinamica sociale, in modo da consentire a ognuno una quantomeno tendenziale parità di chances attraverso la fruizione di strumenti in grado di garantire a chiunque lo sviluppo e la maturazione della sua personalità, anche a fini di partecipazione alla vita collettiva. Ecco che nasce l’esigenza di prevedere una serie di diritti sociali quali quello all’istruzione, alla giusta retribuzione del lavoratore, all’assistenza e alla previdenza, alla salute, il cui concreto riconoscimento richiede il positivo intervento del potere pubblico, senza il quale è impossibile che si realizzi quella rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, di cui ci parla l’art. 3, secondo comma, della nostra Costituzione. Ciò che è condizione di effettiva democrazia.
Insomma, dai diritti di libertà da a quelli di libertà per; dalla libertà “da intromissione” alla libertà “dal bisogno” che intromissione invece richiede; dalla centralità della persona in quanto titolare di diritti di libertà, alla centralità della persona nella integralità e concretezza delle sue esigenze.
Tutto questo per dire che la democrazia suppone la libertà e la libertà, per essere vera, abbisogna delle condizioni proprie di una reale democrazia.
E allora, per tornare al quesito del nostro lettore, il programma radiofonico evocato potrà dirsi libero se si vuole sottolineare la sua autonomia da condizionamenti esterni, democratico se invece si vuole accennare al grado di apertura e pluralismo che lo caratterizza. Ma è sin troppo evidente che si tratta di qualità implicate l’una nell’altra.