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Consulenza linguistica | OPEN ACCESS SOTTOPOSTO A PEER REVIEW Che sorte è mai questa? A proposito del significato ‘somma produttiva di interessi’ della parola che ha attirato l’attenzione dei nostri lettoriFederigo BambiPUBBLICATO IL 15 maggio 2026
Quesito: Diversi lettori ci fanno domande sull’uso di sorte capitale in àmbito giuridico; in particolare alcuni che chiedono se sia accettabile la forma sorta capitale in alcune aree del sud della Penisola. Che sorte è mai questa? A proposito del significato ‘somma produttiva di interessi’ della parola che ha attirato l’attenzione dei nostri lettoriUn usuraio che si lamenta: “Oh! Ecco qua Tranione, il servo di Filolachete! Che gente! Non mi vogliono dare né interesse né capitale”. In realtà la lamentela usciva dalla sua bocca in latino: “Sed Philolachetis servum eccum Tranium, qui mihi neque fenus neque sortem argenti danunt”. È Plauto, il commediografo latino del III-II secolo a. C., che fa pronunciare queste parole a un personaggio della commedia Mostellaria (III, 1, 560). E tra esse c’è sors, -tis, nel significato di ‘somma capitale’, da cui l’italiano sorte. Prima considerazione. La parola è antica e già in latino ha un ampio spettro di significati a partire da quello di ‘tessera per estrarre a sorte’ con poi tutte le accezioni derivate: ‘sorteggio’, ‘responso dell’oracolo’, ‘ufficio, funzione’ (in origine assegnati a seguito di estrazione a sorte), ‘partecipazione’, ‘destino, circostanze, caso’, ‘condizione, grado sociale di una persona’, ‘modo di essere, categoria’, fino a quella di ‘capitale, somma che produce interessi’. Seconda considerazione. Sors ‘capitale’ non aveva una particolare e astrusa connotazione tecnico-giuridica (mal si giustificherebbe sulle labbra dell’usuraio plautino), anche se sicuramente piaceva ai giuristi. I quali infatti spesso la useranno nei loro scritti, come dimostrano le molte occorrenze nella compilazione di Giustiniano, l’imperatore che nel VI secolo dell’era volgare raccolse la secolare sapienza giuridica romana, e la tramandò ai secoli successivi per poi costituire la base degli ordinamenti giuridici occidentali. Così non è difficile leggere, ad esempio nel Digesto, regolette che proprio alla sorte(m) ‘capitale’ si riferiscano, come quella del giurista Fiorentino (II sec. d.C.): “Qui in futurum usuras a debitore acceperat, tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem peterat” (Dig. 2, 14, 57, pr.); ovvero: “Chi aveva ricevuto dal debitore interessi anticipati, si considera che abbia pattuito tacitamente di non richiedere la somma capitale per il tempo corrispondente”. Il volgare italiano, quando si affaccia alla ribalta, e poi anche dopo, da attore navigato e protagonista, ripete i significati ereditati dal latino e, relativamente presto, sorte comparirà anche con il significato di ‘somma capitale, debito’. Magari si potrà notare una certa ritrosia all’inizio a presentarsi nei testi della pratica del diritto (es. i libri di conti, che tanto hanno dato alla storia della lingua delle origini), mostrando invece una spiccata predilezione per i testi letterari e per quelli in cui comunque più stretto fosse il legame con l’antecedente latino. Ecco allora la parola nel Libro de’ vizî e delle virtudi di Bono Giamboni (av. 1292): “Usura è uno studioso desiderio d’avere alcuna cosa oltre la sorte” (cap. XXIX, p. 52); oppure negli statuti fiorentini del 1355 tradotti in volgare, proprio come diretto corrispondente del latino sors: “Et se lo primo creditore o il seguente vorrà pagare il debito, cioè la sorte, non possa cedere al’altro la predetta ragione se non a quello creditore che il detto debito a lei pagherà, et alli debitori che pagheranno sia tenuta di cedere quella ragione” (Statuto del Podestà, libro II, rubr. 22, p. 187) = “Et si prior creditor vel sequens voluerit solvere debitum seu sortem, non possit cedere ulli ius predictum et nisi illi creditori qui dictum debitum sibi solverit vel solventibus creditoribus aliis cedere teneatur” (manoscritto: ASFi, Statuti del Comune di Firenze 16, 78r). E all’occhio attento dell’indagatore di cose linguistiche non sfuggirà che, come anche nell’esempio appena visto e secondo una tradizione tipica dei testi giuridici, sorte s’accompagna spesso a un qualche sinonimo o quasi sinonimo in espressioni dittologiche che ne chiariscono o precisano il significato. Succede – tra i molti casi – nello statuto fiorentino di Calimala del 1334 in una norma a proposito dei falliti che volessero tornare in bonis: Se veramente alcuno di qualunque condizione sia cessato co la pecunia e cose de’ suoi creditori, poi componesse con tutti i suoi creditori, o con alcuno o alcuni di loro pagando meno che ’l capitale over sorte, sia costretto efficacemente per li Consoli di Calimala, a petizione di qualunque creditore che cotale pagamento avesse ricevuto, a pagare infino al capitale, non ostante alcuna fine o azione indi fatta. (libro I, rubr. 83, p. 269) Talvolta, come nella novella 32 di Franco Sacchetti, il capitale dato a mutuo è la sorta: “il prestare non è peccato, ma il gran peccato è il riscuotere oltre la vera sorta” (seconda metà sec. XIV; p. 74). Come del resto sorta poteva essere la parte spettante a ciascuno di un’eredità: A Rinieri e a Filippo e a’ fratelli figliuoli che fuoro di Pacino de’ Peruzi ebero in loro parte, che venne loro per sorta: 2 poderi a due paia di buoi, posti nel popolo de la Pieve a l’Antella col risedio del palasgio che fue di Lapo d’Ugho Bonacolti. (1308-12: Libro segreto di Arnoldo di Arnoldo de’ Peruzzi, p. 401) Insomma, si riscontra fin dal Trecento una certa confusione tra le parole sorte e sorta (anche se quest’ultima in particolare tende specializzarsi nel significato di ‘specie, tipo, qualità’), giustificata dal fatto che derivano entrambe, direttamente o indirettamente, dal lat. sorte(m), che – come abbiamo visto – col suo ampio ventaglio semantico copre tutte le accezioni. Non paia troppo ampio o ardito il salto, ma i giuristi (e solo loro, si direbbe) usano ancora oggi sorte (e anche sorta) in quest’accezione, a rinnovata dimostrazione del carattere conservativo della lingua del diritto, soprattutto negli atti del processo, dove spesso la parola s’accompagna a capitale come per chiarirne bene il significato (cioè: come si vede, poco è cambiato dal Trecento…). Basta una rapida incursione in una qualunque delle molte banche dati di giurisprudenza: *** Srl pagò al ****, in data 22 aprile 2013, in esecuzione della sentenza gravata, l'importo di Euro 5.580,69 per sorte capitale e di Euro 2.568,95 per spese legali. (Cass. Civ., sez. III, 22/12/2025, n. 33477) Il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l'opposizione, accertava il diritto di ****** Spa di procedere all'esecuzione intrapresa limitatamente alla sorta, detratti gli interessi moratori maturati, e rigettava la domanda formulata nei confronti del creditore intervenuto. (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2025, n. 21329) Ma anche il legislatore non si tira indietro: In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. (legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, c. 439) Se sia da preferire sorte (comunque più frequente) a sorta nel significato di ‘capitale’, o viceversa, è domanda alla quale vorrei non rispondere. O meglio: risponderei volentieri con un’altra domanda. Ma davvero occorre fare una scelta su questa alternativa che nella storia c’è sempre stata? A dir la verità, sarei ben più radicale: visto che sorte/sorta non è parola tecnica di cui il diritto non possa fare a meno, non sarebbe forse il caso di abbandonare del tutto questo vocabolo, che Bice Mortara Garavelli avrebbe chiamato fossile lessicale, e invitare i giuristi a usare solo capitale e simili per indicare la somma che produce interessi? Seguiamo una buona volta quei dizionari che indicano come arcaica questa accezione, e facciamo finalmente davvero contente le ragioni di semplificazione con l’eliminazione di una prassi linguistica che senza motivo serve solo a rendere ancora più complessa la lingua che usiamo noi giuristi. I lettori, giuristi e no, ce ne renderanno merito. Nota bibliografica:
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