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SOTTOPOSTO A PEER REVIEW

Si deve rogare o rogitare un atto?

Miriam Di Carlo

PUBBLICATO IL 24 aprile 2026

Quesito:

Alcuni lettori ci chiedono se sia corretto il verbo rogitare usato al posto di rogare, del quale altri due lettori vogliono conoscere le forme coniugate. Altri ancora ci domandano quale sia il significato di rogante e quale la storia di ufficiale rogante. Infine ci si chiede se esista il sostantivo rogitabilità.

Si deve rogare o rogitare un atto?

Iniziamo dal verbo rogare, che deriva dal latino rŏgāre ‘chiedere, domandare’, ‘rivolgersi a, indirizzare una richiesta’ e anche ‘chiedere il parere, il voto’ e quindi, per estensione, ‘prestare giuramento’ (cfr. l’Etimologico). È attualmente registrato dalla maggior parte dei dizionari con i significati di ‘stipulare un contratto alla presenza di un notaio’, di ‘redigere un atto pubblico da parte di un notaio’ e anche, nell’àmbito del diritto, di ‘chiedere a un’autorità giudiziaria di compiere certi atti processuali’ (GRADIT e Sabatini-Coletti 2024). Nell’italiano delle origini il verbo era attestato anche con accezioni derivanti da quella originaria latina di ‘chiedere’: ‘chiedere a qualcuno (perlopiù di compiere un’azione)’ e anche ‘richiedere (al popolo riunito) il parere o il voto’ e genericamente ‘porre una domanda’ (voce del TLIO redatta da Giulio Vaccaro del 29/12/2010); il GDLI aggiunge, per i secoli successivi, anche ‘pregare Dio’ (secondo la religiosità naturale per cui il pregare corrisponde sostanzialmente al chiedere qualcosa) e ‘chiamare una divinità a testimone e garante’ (che era una delle accezioni con cui il verbo era diffuso anche in latino). Dal significato originario di ‘chiedere’, per estensione, si è passati a ‘chiedere a un notaio la redazione di un atto’ e poi a ‘redigere tale atto’, il cui soggetto è di solito un notaio o una figura preposta a tale responsabilità. Quest’ultimo significato, con cui il verbo è attualmente diffuso, affiora già (dalla seconda metà del XIII secolo, nonostante alcuni dizionari sincronici dell’italiano (Sabatini-Coletti 2024 e Devoto-Oli online anche nelle ultime edizioni) lo facciano risalire al XV, il GDLI e il DELI lo datino alla prima metà del XIV in Donato degli Albanzani (“e voi, ser Ludovico, come d’uso sarete rogato”, Volgarizzamento dell’opera di messer Boccaccio De Claris mulieribus, Milano, Giovanni Silvestri, 1841, p. 468) e lo Zingarelli (a partire dall’edizione del 2005) al 1362. Come testimoniato dal TLIO, infatti, ricorre nel corso del Duecento e del Trecento in molti Statuti e documenti di città centro-settentrionali, per lo più toscane (Pistoia, Pisa, Lucca, Firenze, Siena, ma anche Perugia, Ancona, Imola):

Bonoporto rogò carta die VIIJ ext. febraio. (Arrigo Castellani, Frammenti d’un libro di conti castellano del Dugento [1261-1272], “Studi di filologia italiana”, XXX, 1972, pp. 5-58 [testo pp. 15-31]: p. 15)

Se buon pregio vole aver Notaro, / In leal fama procacci sè vivere, / Ed in chiaro rogare e ’n bello scrivere, / E d’inbreviar sue scritte non si’ avaro [...] (Dino Compagni, Rime [sec. XIII], in Dino Compagni e la sua Cronica, a cura di Isidoro Del Lungo, Firenze, Le Monnier, 1879, vol. I, p. 387)

Et li notari liberamente possano de l’appellagioni rogare le carte, et l’appellagioni et le denuntiagioni et le protestagioni fare et legere, et inde et d’esse le carte fare. (Il Costituto del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, a cura di Alessandro Lisini, Siena, Tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1903, vol. I, p. 492)

[...] li notari, li quali fara(n)no alcuna carta di ve(n)dita, siano tenuti di notificarla al notaio de’ ditti operari infra x die dallo die k’elli arà rogata quella cotale carta... (L’Opera di S. Jacopo in Pistoia e il suo primo statuto in volgare (1313), a cura di Lucia Gai e Giancarlo Savino, Ospedaletto (PI), Pacini, 1994, testo a pp. 181-202: p. 185)

Rispondiamo ora ai lettori che ci chiedono informazioni sulle forme coniugate del verbo rogare: si tratta di un verbo regolare della prima coniugazione in -are e quindi si coniuga come il verbo amare; l’unica difficoltà di coniugare il verbo rogare, rispetto a rogitare, potrebbe sussistere nell’individuazione, nelle forme coniugate, della sillaba tonica e nell’apertura della -o-, quando accentata, della radice rog- (apertura che viene neutralizzata in rogitare perché l’accento cadrebbe sulla -i- che non ha due diverse aperture). I modi e tempi regolari presenteranno la radice rog-, a cui si aggiungono la vocale tematica propria della prima coniugazione -a- (insieme costituiscono il tema verbale), e poi tutte le desinenze delle varie persone (es. indicativo imperfetto rog-a-vo, congiuntivo imperfetto rog-a-ssi, gerundio rog-a-ndo). Riportiamo di seguito il presente indicativo e alcune voci di altri modi e tempi: rògo, ròghi, ròga, roghiàmo, rogàte, rògano; il futuro semplice rogherò, rogherài, rogherà ecc.; il congiuntivo presente io/tu/egli ròghi, noi roghiàmo, voi roghiàte, essi ròghino; il condizionale presente rogherèi, rogherésti, rogherébbe ecc.; l’imperativo ha le forme ròga (tu), rogàte (voi); il participio passato è rogàto, utilizzato, assieme all’ausiliare avere per comporre tutte le forme attive dei tempi composti. Il verbo rogare è un verbo transitivo e dunque prevede anche la diatesi passiva.

Il participio presente è rogante e, a tal proposito, rispondiamo a tutti quei lettori che ci chiedono se rogante usato come aggettivo si riferisce a colui che chiede al notaio la redazione dell’atto o al notaio stesso che stende tale atto. I significati del verbo rogare sono sia ‘chiedere a un notaio la stesura di un atto’ sia ‘redigere un atto’; dunque rogante si può riferire sia al cliente del notaio che al notaio stesso.

Rispondiamo ora al lettore che ci chiede la storia del composto ufficiale rogante. L’ufficiale rogante, sebbene non abbia il titolo di notaio, ha la possibilità di redigere gli atti che coinvolgono un ente pubblico o privato; oltre all’incarico di rogare gli atti, ha anche quello di archiviarli, conservarli e utilizzarli a fini contrattuali, al pari di un vero e proprio notaio.

Le prime attestazioni del termine che abbiamo reperito, in cui si descrivono le responsabilità simili a quelle di un notaio, risalgono alla prima metà dell’Ottocento:

Nel numero poi delle formalità indispensabili io porrei, se fossi giudice, la trascrizione della lettera di cambio, l’indicazione del nome della persona a di cui richiesta è comprovato il rifiuto di pagamento siccome pure del nome della persona a cui l’ufficiale rogante s’indirizza, la menzione della risposta data all’interpellazione di questi, e delle proteste e riserve di volere agire contro i giranti. [...] L’ufficiale rogante a cui la legge affida l’incarico di comprovare il difetto di pagamento, non deve, siccome abbiamo già detto, trascurare veruna delle formalità necessarie per la validità dell’atto. (Louis Nouguier [avvocato della corte reale di Parigi], Delle lettere di cambio e degli effetti di commercio in genere, prima versione italiana, Bologna, Tipi Giuseppe Tiocchi, 1843, pp. 226-227 e p. 230)

La legislazione italiana comincia a parlare di ufficiale rogante già a partire dal 1923 e poi nel 1924, in due decreti regi:

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. [...] L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata. (art. 18) (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 16, “Gazzetta Ufficiale” n. 275 del 23/11/1923)

Quando si debbono fare contratti con formalità d’incanto l’ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l’avviso d’asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali. [...] I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono. [...] L’ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta. [...] L’Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi. (Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, [Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato], artt. 63, 95, 100, “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 3/6/1924, Supplemento Ordinario n. 130)

In associazione a ufficiale, quindi, rogante ha il significato di ‘che redige un atto’ e non ‘che chiede che qualcuno rediga un atto’.

Rispondiamo ora ai lettori che ci chiedono informazioni sul verbo rogitare, che storia abbia e perché venga usato al posto di rogare. Anzitutto, diversamente da rogare, rogitare non è registrato da tutti i dizionari italiani: è assente in quelli etimologici e nel Devoto-Oli online, mentre è inserito nel GDLI con la sola indicazione del significato (senza etimologia né citazioni), nel GRADIT, nel Sabatini-Coletti 2024 e nello Zingarelli 2026, i quali lo considerano derivato di rogito e lo datano al XIV secolo. Il significato è per tutti lo stesso: ‘stipulare un atto, un rogito’ oppure ‘perfezionare in forma di atto notarile un accordo tra due parti’: è dunque sinonimo di rogare.

Ma è bene dare alcune precisazioni. Già in latino esisteva il verbo rogito, rogitāre, come intensivo di rogo, rogāre che significava ‘interrogare o domandare ripetutamente’ Nel latino medievale è documentato rogitatus come aggettivo equivalente a rogatus (cfr. Charles Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887, vol. VII, col. 207a), che scrive infatti “Idem qui rogatus”). Il Du Cange lemmatizza anche rogitus come ‘Instrumentum Notarii publici’, che veniva detto anticamente anche rogato e rogito. Queste informazioni ci possono far pensare che l’etimologia di rogitare sia diversa da quella proposta dai dizionari: dal verbo latino rogito, rogitare è derivato il verbo italiano rogitare (che peraltro non è registrato nel TLIO, né se ne rintracciano esempi nel corpus OVI) con il significato di ‘redigere un atto notarile’, mentre da rogitatus sarebbe derivata, in latino, la forma “compressa” rogitus, da cui l’italiano rogito.

Possiamo ora rispondere ai lettori che ci chiedono se esista il sostantivo rogitabilità, da intendere come la possibilità che ha un immobile di essere rogitato, ossia, per dirla in altre parole, la qualità di un immobile di non avere irregolarità che non ne permetterebbero la compravendita. Il sostantivo rogitabilità, formato dall’aggettivo rogitabile, con l’aggiunta del suffisso di qualità -ità, non è registrato in nessun dizionario italiano. Ma non è neanche registrato l’aggettivo rogitabile, formato dal tema verbale di rogitare con l’aggiunta del suffisso -bile (ossia ‘che può essere rogitato’). Da alcune ricerche condotte su internet ci rendiamo conto, in realtà, che sia l’aggettivo rogitabile sia il nome di qualità rogibilità sono ben diffusi nell’àmbito immobiliare, notarile e giuridico. Sui quotidiani, invece, non abbiamo nessuna occorrenza di rogitabile e rogitabilità se non una isolata all’interno di una lettera inviata da un avvocato alla rubrica Lettere milanesi del “Corriere della Sera”, la quale a sua volta fa riferimento al testo di una transazione extra-giudiziaria:

Mi riferisco all’articolo apparso il 14 settembre dal titolo: «Bega giudiziaria, la Pivetti rinuncia a vendere casa». Vorrei precisare che nell’atto di transazione extra-giudiziaria sottoscritto dall’avvocato Giuseppe Rossini in rappresentanza dell’onorevole Pivetti, dall’avvocato Sodo e dal signor Gattoni si legge testualmente: «Il signor Alberto Gattoni dichiara altresì che pur essendo l’immobile rogitabile non si è pervenuti alla stipula dell’atto di vendita per eventi sopravvenuti e non per fatti o ragioni imputabili alla signora Pivetti». (Romolo Rebora [avv.], La casa dell’onorevole Pivetti, in Lettere Milanesi, “Corriere della Sera”, sez. Cronaca di Milano, 18/9/1994, p. 41)

I termini, tuttavia, compaiono in due diversi documenti del Senato della Repubblica, entrambi recenti:

[...] la fondazione Enasarco dichiarava quale aggiudicatario della gara 2 il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra EXITone SpA (mandataria) ed I.C. Italiana Controlli Srl (mandante) al quale, a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto, avvenuta in data 6 settembre 2010, veniva assegnato l’incarico di cui alla gara 2, lotto 1 e lotto 2 (lotti geografici), con la quale la fondazione Enasarco ha previsto i «Servizi di supporto alla vendita delle unità immobiliari», consistenti in: a) due diligence tecnica relativa alla rogitabilità delle unità immobiliari ed all’erogazione dei mutui; b) due diligence amministrativa-legale per la definizione dei rapporti di locazione, finalizzata alla rogitabilità delle unità immobiliari ed all’erogazione dei mutui [...]. (Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06836, del senatore Elio Lannutti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 9/2/2012)

[...] atto notarile di costituzione della Fondazione di cui al comma 4-bis sarà rogitabile, a pena di nullità, solo a condizione che il Comitato abbia raccolto da contributori privati, in forza di impegni formali nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in un lasso di tempo non superiore a un anno, una quota del complessivo fondo di dotazione iniziale pari al triplo di quella, quantificata in euro 250.000, a carico del medesimo Ministero [...]. (Proposta di modifica n. 4.0.29 al DDl n. 1547, senato.it, 7/11/2019)

Sia rogitabile che rogitabilità, oltre a comparire nelle descrizioni di vari immobili presentati sui siti di agenzie immobiliari [1], sono attestati nei capitolati descrittivi (nel diritto, il capitolato è una “scrittura privata tra il committente e una ditta di costruzioni dove si descrivono in dettaglio i lavori da eseguire e le norme che li regolano”, Devoto-Oli online) [2], negli articoli che parlano dei vari condoni edilizi [3], nei documenti pubblicati su siti ministeriali [4], sui siti delle varie regioni italiane [5] o della città metropolitana di Roma [6]:

[1] L’immobile si presenta in uno stato attuale libero e subito rogitabile, pronto per essere abitato. (annuncio, fondocasa.it)

[2] L’acquirente resta edotto che le altre unità, facenti parte del complesso residenziale possono essere consegnate in tempi diversi e quindi tacitamente promette alla ditta costruttrice, di permettere i lavori di adattamento e di utilizzazione senza vantare diritti o compensi speciali se ciò dovesse avvenire con notevole differenza di tempo, inoltre si dichiara edotto che la propria unità potrà essere rogitabile anche in mancanza di alcuni lavori di finitura che potrebbero essere traslati nel tempo. (Genova Residence. Capitolato delle opere, zoecase.it, 11/2021)

[3] Tale schema soffriva però di rigidità determinate dalla necessità di indipendenza tra la cartolarizzazione ed il fondo, le inefficienze fiscali connesse con il trasferimento dal debitore al fondo seppure lo schema fosse teso di fatto a preservare la titolarità in capo al debitore originario, nonché le inefficienze connesse con un eventuale esercizio dell’opzione insieme a quelle connesse alla rogitabilità di beni che spesso presentano delle piccole irregolarità. (Corrado Angelelli, Il bucaneve e la cartolarizzazione sociale, creditvillage.news, 9/12/2020)

[3] A partire, come anticipato, dall’intervento in video del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha sottolineato come le «semplificazioni» introdotte dal Salva-Casa «permettano di mettere sul mercato migliaia di immobili non rogitabili». (Decreto Salva Casa tra opportunità e criticità. A Roma Tre il confronto con la politica, architettiroma.it, 18/2/2025)

[4] La Fondazione [...] ha ritenuto opportuno avvalersi di soggetti altamente qualificati per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla rogitabilità delle unità immobiliari [...]. (Disciplinare per l’acquisto in forma collettiva, sunia.it, 17/12/2010)

[4] Il primo gruppo di documenti è necessario per poter verificare la regolarità edilizia del bene immobile (elemento cruciale per la rogitabilità del bene nonché impattante sul valore di stima). (Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto interministeriale previsto dal comma 5 dell’articolo 120-quinquiesdecies del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto “patto marciano”), dt.mef.gov.it, 5/2/2018)

[5] [...] oltre il 50% attiene a spese di attività necessarie a rendere rogitabili gli immobili ceduti. (Relazioni e Bilancio Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 31 dicembre 2019, regione.fvg.it)

[6] [...] il Notaio rogante verificherà il possesso di tutti i requisiti per la rogitabilità stabiliti dalla legge e dal Bando Pubblico [...]. (Città metropolitana di Roma Capitale. Consiglio metropolitano, Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale – Anno 2016 – Alienazione relitto stradale Comune S. Oreste (N.C.T. Fg. 22 p.lla 142), static-cittametropolitanaroma.it, 31/7/2017)

Come testimoniano questi esempi, entrambi i termini sono ben attestati in àmbiti ristretti e ciò spiegherebbe i numeri delle occorrenze su Google, che risultano ancora abbastanza contenuti: rogitabilità 187 risultati e rogitabile/i 3.690 (dati aggiornati al 2/11/2025). Nonostante ciò, possiamo senz’altro dire che le due parole – entrambe entrate nell’uso solo nel XXI secolo – si sono già stabilizzate, sono normalmente utilizzate in àmbito notarile e immobiliare ed è opportuno che vengano intese appieno da coloro che, pur non facendo parte dei suddetti àmbiti, ci si interfacciano per comprare o vendere un immobile: di certo la loro registrazione nei vocabolari ne faciliterebbe la comprensione e ne coonesterebbe l’uso presso i parlanti dubbiosi.


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